La farmacia digitale

La guida completa per vendere farmaci online

La vendita di farmaci online è un’attività relativamente recente sul panorama del commercio elettronico italiano: è stata liberalizzata solo nel 2016, ma da allora ha continuato a crescere.

L’eCommerce per la farmacia e la parafarmacia è diventato la risposta a un mercato in costante evoluzione, caratterizzato da un utente sempre più digitalizzato.

Ma come si possono vendere farmaci online?

Normative

A livello normativo, la colonna portante della vendita di farmaci online è il Decreto Legislativo 219/2006 Articolo 112-quater, Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali, in attuazione della direttiva europea 2001/83/CE.

Il documento stabilisce che:

  • È vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica (comma 1);
  • Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico (comma 3);
  • In conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale di cui al comma 3 che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza. Tale logo è chiaramente visibile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in conformità al comma 3 (comma 6).

Inoltre, il comma 5 stabilisce che un eCommerce per la farmacia debba esporre, oltre al logo definito al comma 6, i recapiti dell’autorità competente menzionata al comma 3 e un link al sito del Ministero della Salute su cui sono riportati:

  • La legislazione nazionale riguardante la vendita di farmaci online;
  • Le informazioni riguardanti il logo europeo;
  • L’elenco delle attività autorizzate a vendere farmaci online;
  • I rischi sull’uso di medicinali comprati online da attività illegali.

Al DL 219/2006 si aggiungono ulteriori documenti che completano il quadro normativo.

Il Decreto del Ministero della Salute emanato il 6 luglio 2015 definisce con chiarezza le caratteristiche del logo che devono utilizzare gli eCommerce per la farmacia per dimostrare l’autorizzazione alla vendita dei farmaci online.

La Circolare del Ministero della Salute del 26 gennaio 2016 aggiunge indicazioni sulla promozione di farmaci sulle “vetrine virtuali”, mentre la Circolare del Ministero della Salute del 10 maggio 2016 identifica sanzioni e divieti, e nello specifico rimarca:

  • Chi può vendere farmaci online, proibendo l’attività ai distributori;
  • La corrispondenza univoca tra sito web e autorizzazione ministeriale, vietando l’impiego di altre piattaforme diverse da quella indicata, come i marketplace.

Il mercato

Alla fine del 3° trimestre del 2021, le farmacie e le parafarmacie con l’autorizzazione ministeriale per vendere online farmaci SOP e OTC erano 1.305.

Nel corso dei primi tre mesi del 2021, 261 attività avevano ricevuto il benestare del Ministero della Salute, avvicinandosi al record di +280 eCommerce registrato nel 2020.

Confrontando questi dati e tenendo in considerazione che a quelli del 2021 manca un trimestre, è evidente che la crescita del canale online non sia un fenomeno esclusivamente legato ai lockdown.

Questo perché il farmacista ha compreso che la trasformazione digitale è un passaggio fondamentale per sopravvivere su un mercato sempre più competitivo e intercettare clienti sempre più esigenti.

La pandemia ha semplicemente evidenziato ancora di più questa necessità, mettendo il farmacista di fronte al calo di ingressi nel punto vendita fisico e alla necessità di espandere il proprio pubblico.

Dal 2016 al 2020 il numero di farmacisti che vendono farmaci online è cresciuto al ritmo di +38,4% all’anno, ma oggi coprono neanche il 6% del totale delle farmacie e parafarmacie presenti in Italia.

Ciò significa che c’è un mercato in cui la domanda continua ad aumentare, con cittadini che hanno sviluppato nuove abitudini di consumo sempre più digitali durante la pandemia, mentre l’offerta è ancora ridotta e quindi ci sono ancora molte opportunità per l’ingresso di nuovi attori.

Tuttavia, più si aspetta, più i pionieri riusciranno a consolidare la propria posizione: oggi il 90% del fatturato del canale online è generato dal 20% dei player.

Ma di che numeri parliamo?

Nel 2020 l’eCommerce per la farmacia e la parafarmacia ha sfiorato i 400 milioni di euro di fatturato con una crescita media annuale del 61% sul quadriennio.

Questi numeri in aumento vanno contestualizzati su un settore, quello dei farmaci commerciali, essenzialmente stagnante.

Perciò, anno dopo anno, il fatturato dell’eCommerce per la farmacia e la parafarmacia va erodere gli altri canali e oggi copre il 4% della quota di mercato.

L'iter

In primo luogo, il farmacista ha bisogno di un dominio a cui verrà associato il suo eCommerce per la farmacia, poiché si tratta di un dato che verrà chiesto nel corso delle successive procedure.

È comune utilizzare lo stesso nome sia per il dominio che per l’eCommerce, perciò è bene pensare fin da subito all’identità che si vuole dare alla propria attività: può essere la stessa della farmacia fisica, ma nulla vieta che sia distinta.

Una volta acquistato il nome di dominio, il farmacista deve inviare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per ottenere l’autorizzazione ad avviare un’attività per la vendita online.

La SCIA può essere presentata sul portale ComUnica con firma digitale oppure al proprio Comune o all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, l’autorizzazione ottenuta seguendo queste procedure è limitata ai soli parafarmaci; per la vendita online di farmaci senza obbligo di ricetta e da banco bisogna:

  • Inviare la richiesta per l’avvio della vendita di farmaci online all’Autorità Territoriale competente, cioè della Regione o della Provincia Autonoma, e attendere la loro autorizzazione;
  • Compilare il form online disponibile sul sito del Ministero della Salute fornendo codice identificativo dell’attività, locazione della sede fisica, partita IVA e indirizzo che verrà usato dall’eCommerce;
  • Inviare il form compilato, assieme all’autorizzazione dell’autorità territoriale competente e una copia del proprio documento di riconoscimento, all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it.

Entro 30 giorni si riceve il responso del Ministero della Salute e se tutto è andato a buon fine il farmacista viene autorizzato a vendere online farmaci SOP e OTC.

Ciò significa che riceve il logo europeo associato al suo eCommerce per la farmacia e la sua attività viene aggiunta alla lista pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

Le regole

Il farmacista che vende farmaci online deve attenersi a diverse regole, definite nelle normative già citate in precedenza.

La prima e più importante imposizione è quella di vendere esclusivamente prodotti che non richiedono la ricetta medica e ciò significa:

  • Farmaci senza obbligo di prescrizione;
  • Farmaci da banco;
  • Medicinali omeopatici;
  • Medicinali per uso veterinario acquistabili senza ricetta medica;
  • Parafarmaci;
  • Cosmetici;
  • Integratori;
  • Dispositivi medici.

Inoltre, nel promuovere medicinali il farmacista deve attenersi a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 26 gennaio 2016, ovvero:

  • Può utilizzare le fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali;
  • Può riportare prezzo ed eventuali sconti praticati;
  • Può riprodurre integralmente e senza modifiche le informazioni del foglietto illustrativo;
  • Non deve essere visibile alcun messaggio pubblicitario.

Inoltre, nelle pagine in cui compaiono i medicinali, è necessario che sia presente il logo europeo, mentre deve essere assente in quelle dove vengono mostrati prodotti di altra natura, come parafarmaci, cosmetici e integratori. Non è quindi possibile che un farmaco SOP e un parafarmaco condividano la stessa pagina

Parlando di logo europeo, la Circolare del Ministero della Salute del 10 maggio 2016 rimarca che è unico e non cedibile, non può essere modificato e non può essere unito ad altri simboli.

Le norme sui prezzi

Il farmacista può scegliere liberamente i prezzi che applica ai suoi prodotti purché siano comunicati in modo chiaro e senza possibilità di confondere l’utente. È importante evidenziare eventuali promozioni e sconti, mostrando la differenza tra il prezzo originale e quello ridotto.

Tuttavia, per quanto riguarda i farmaci senza obbligo di prescrizione e quelli da banco, il farmacista è obbligato ad applicare il medesimo prezzo sia sull’eCommerce per la farmacia, sia sul punto vendita fisico.

Qualsiasi promozione o sconto online dovrà quindi trovare il suo corrispettivo sugli scaffali della farmacia offline, così da garantire un equo accesso ai medicinali a prescindere dal canale utilizzato.

Sugli altri articoli, il farmacista ha completa libertà di costruire strategie di prezzo distinte tra online e offline, strutturando così una proposta commerciale articolata e multicanale.

Il trasporto

Secondo il Decreto Legislativo 219/2006, Articolo 112-quater, comma 10, il trasporto dei medicinali venduti on line, è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione.

Queste linee guida vengono definite dall’allegato presentato con un altro decreto del Ministero della Salute, Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano del 6 luglio 1999.

Ricordiamo:

  • In ogni punto di distribuzione dei medicinali deve essere designata una persona qualificata e responsabile (punto 1.1);
  • Il personale impiegato nei magazzini di medicinali deve possedere capacità ed esperienza adeguate a garantire che i prodotti o i materiali siano immagazzinati e maneggiati appropriatamente (punto 1.2);
  • I locali e le apparecchiature devono essere idonei e adeguati per assicurare una corretta   conservazione e distribuzione dei medicinali (punto 3.1);
  • La zona di ricevimento deve proteggere la merce in arrivo dalle intemperie durante lo scarico. La zona di ricevimento deve essere identificabile e funzionalmente separata dai locali di magazzinaggio. Le merci vanno controllate al ricevimento al fine di assicurare che i contenitori non siano danneggiati e che la consegna corrisponda all'ordinazione (punto 3.2);
  • I medicinali col sigillo rotto, con la confezione danneggiata, o sospetti di possibile contaminazione devono essere ritirati dalle scorte di merce vendibile e vanno mantenuti in un'area adibita ai prodotti respinti chiaramente contrassegnata in modo che questi non possano essere venduti per errore o contaminino le altre merci (punto 3.8);
  • I medicinali vanno trasportati in modo tale che il loro documento di identificazione non vada smarrito; non contaminino o siano contaminati da altri prodotti o materiali; siano previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o rottura dei contenitori; siano al sicuro, cioè non sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità o altre condizioni sfavorevoli, né all'attacco di microrganismi o di insetti (punto 4.4).

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