La farmacia digitale

Quali sono gli adempimenti per aprire una parafarmacia

Per vendere farmaci commerciali, cioè SOP (farmaci senza obbligo di ricetta) e OTC (farmaci da banco) bisogna aprire una parafarmacia, ma l’autorizzazione a questa attività è concessa solo soddisfacendo alcuni adempimenti.

Vediamo quali sono gli adempimenti per l’apertura di una parafarmacia.

Costituzione di una società

La parafarmacia deve essere associata a una società, che può essere di persone (Snc, Sas o semplice) oppure di capitale (Srl).

Una società di persone non prevede il versamento di un capitale minimo per il suo avviamento, ma non protegge il patrimonio personale di chi l’ha costituita, a cui quindi i creditori potranno attingere in caso di mancato pagamento dei debiti contratti e/o fallimento.

Una società di capitale, invece, impone il versamento di una quota minima (il cosiddetto capitale sociale) al momento della sua costituzione, tuttavia ciò permette di separare i beni della persona da quelli dell'impresa, limitando la possibilità di rivalsa da parte dei creditori alla sola Srl.

Nel contesto della Srl è possibile costituirla unipersonale, che ha un solo socio, prevede il versamento di un capitale minimo e la conseguente separazione del proprio patrimonio da quello dell'impresa.

Il processo per la costituzione della società può variare a seconda della scelta fatta, ma sostanzialmente prevede tre fasi.

La prima è la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’atto costitutivo è il contratto con gli aspetti fondanti la società, ovvero:

  • Generalità dei soci;
  • Nome e relativa forma;
  • Posizione della sede legale ed eventuali sedi secondarie;
  • Scopo per cui è stata fondata;
  • Conferimenti di ciascun socio.

In caso di Srl è anche necessario indicare:

  • Valore del capitale sociale;
  • Sistema di amministrazione;
  • Amministratore.

Lo statuto invece elenca le regole sul funzionamento della società e sulla relazione tra i soci.

Questi documenti possono essere redatti in autonomia secondo quanto prescritto dalla normativa oppure da un commercialista, un notaio o un avvocato.

La stipulazione dell’atto costitutivo e dello statuto, tuttavia, deve per forza avvenire di fronte a un notaio, che testimonia la firma dei documenti da parte dei soci.

Infine, l’atto costitutivo viene iscritto nel Registro delle Imprese attraverso la Comunicazione Unica.

È anche necessario depositare le cariche sociali al Registro delle Imprese, iscriversi al REA, richiedere la partita IVA all’Agenzia delle Entrate, inviare la SCIA, attivare la PEC e predisporre i libri della società; in caso si abbiano lavoratori dipendenti serve anche aprire la posizione contributiva INPS e quella assicurativa all’INAIL, e inviare una comunicazione ai Servizi per l’Impiego.

Ottenimento del codice di tracciabilità del farmaco

Da luglio 2004 è stato istituita con Decreto Ministeriale una banca dati centrale per il monitoraggio delle confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo.

A questa banca dati, localizzata presso l’Agenzia italiana del farmaco, vengono inviati tre tipi di informazioni:

  • La fornitura di bollini numerati previsti dal Decreto Ministeriale del 2 agosto 2001;
  • I movimenti delle singole confezioni attraverso rilevazione del codice prodotto e del relativo numero identificativo;
  • I dati relativi al valore delle forniture, suddivisi per categoria terapeutica, e al consumo giornaliero.

L’obiettivo ultimo è quindi quello di monitorare più efficacemente il consumo di farmaci e la spesa sanitaria in Italia, così da adeguare la distribuzione e il bilancio, e prevenire situazioni di abuso.

Per permettere alle farmacie e alle parafarmacie di adempire alla richiesta del Ministero della Salute è stato istituito un codice di tracciabilità del farmaco.

Il codice di tracciabilità del farmaco viene generato dal Dipartimento della Qualità presso il Ministero della Salute e viene assegnato in modo univoco a ogni farmacia e parafarmacia.

Le attività di nuova istituzione devono quindi:

  • Registrarsi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) sul sito del Ministero della Salute inserendo dati anagrafici e indirizzo email per ricevere le credenziali di accesso;
  • Compilare l’apposito modulo online nella sezione “Moduli” per la propria parafarmacia e per eventuali succursali e dispensari;
  • Salvare in PDF il modulo compilato e inviare via PEC all’indirizzo riportato sul sito del Ministero, allegando una copia del documento legale del rappresentante e una copia degli attestati di idoneità igienico-sanitari o altri documenti testimonianti l’autorizzazione all’attività e la sua sede.

A seguito di verifiche, entro 15 giorni (30 ad agosto) viene assegnato il codice di tracciabilità del farmaco alla parafarmacia e vengono pubblicati i suoi dati sul sito del Ministero della Salute.

Autorizzazione per la vendita dei prodotti non medicinali

La procedura fin qui seguita permette alla parafarmacia di vendere farmaci senza obbligo di ricetta e da banco.

Tuttavia, una parte significativa del catalogo della parafarmacia, e quindi delle possibilità di vendita e di crescita dell’attività, è composta da prodotti non medicinali, come articoli per l’igiene, cosmetici e integratori alimentari.

E per poterli vendere nella propria parafarmacia bisogna seguire un altro percorso, esterno al Ministero della Salute.

Il titolare della parafarmacia, infatti, deve rivolgersi al Comune dove ha sede l’attività e per la precisione allo Sportello Unico delle Attività Produttive, detto anche SUAP.

Il SUAP è il soggetto di riferimento per ogni attività di produzione e di prestazione di servizi e si occupa di tutti i procedimenti che le riguardano, compresi quelli relativi ad azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione.

Ogni Comune ha un SUAP con uno sportello fisico e online è disponibile un portale che raccoglie tutti gli Sportelli d’Italia, a cui si può accedere con Spid o Carta Nazionale dei Servizi.

Attraverso il SUAP è possibile avviare diverse pratiche, che lo Sportello poi indirizza verso le istituzioni e le autorità competenti per gli adempimenti.

La parafarmacia, quindi, deve presentare la domanda per il commercio al dettaglio per poter vendere prodotti non medicinali e di conseguenza presentare ai suoi clienti un’offerta completa e competitiva.

ASL e Camera di Commercio

In parallelo agli altri adempimenti è necessario interfacciarsi sia con l’ASL che con la Camera di Commercio.

L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile per la concessione sanitaria per l’esercizio farmaceutico. Grazie a questa concessione, il farmacista può fare domanda per il rilascio delle autorizzazioni commerciali necessarie a esercitare la propria attività nell’area del sanitario (prodotti farmaceutici a finalità terapeutica) e in quella del salutare (prodotti complementari ai prodotti farmaceutici).

La Camera di Commercio viene interpellata nell’ambito dell’invio della Comunicazione Unica d’Impresa, che permette di iscrivere una nuova attività nel Registro delle Imprese e formalizzare così il suo avvio.

La Comunicazione Unica, detta anche ComUnica, è un documento che comprende:

  • Modello riassuntivo con i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione e le richieste agli altri enti;
  • Modello per il Registro delle Imprese, per l’Agenzia delle Entrate, per l’INPS e/o per l’INAIL, in base ai casi.

La ComUnica permette così di racchiudere in un unico documento le pratiche da inviare a tutti i soggetti che hanno voce in capitolo nell’apertura di un’attività cioè l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL, oltre a, chiaramente, la Camera di Commercio stessa.

In questo modo si possono soddisfare più adempimenti tra quelli legati alla costituzione della società, quali iscrizione al Registro delle Imprese e al REA, e l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Per la Comunicazione Unica è necessario:

  • Iscriversi al servizio Telemaco;
  • Possedere una firma digitale;
  • Possedere un indirizzo PEC.

Seguendo tutti questi step è possibile aprire una parafarmacia.

Successivamente, il titolare dell’attività potrebbe desiderare espandere il suo giro d’affari e aprire un eCommerce per la parafarmacia, avviando una procedura specifica per la vendita online di farmaci OTC e SOP; ciò permette di raggiungere un pubblico nazionale e creare nuove opportunità di crescita conquistando un posto sul mercato di domani.

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